Espressione latina che significa “abolizione del reato” e designa l’effetto prodotto dalla legge penaleClausola penalePattuizione con cui i contraenti convengono preventivamente la prestazione dovuta dal debitore in caso di inadempimento o di ritardo, con funzione di liquidazione anticipata del danno e di rafforzamento del vincolo obbligatorio (artt. 1382-1384 c.c.).Leggi il lemma completo → successiva che abroga la norma incriminatrice, eliminando la rilevanza penale di un fatto in precedenza costituente reato.
L’art. 2, comma 2, c.p. stabilisce che nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali. Il principio, espressione del favorFavorLocuzione latina ("favore") che indica il criterio di preferenza o di tutela accordato dall'ordinamento a una determinata posizione giuridica (debitore, creditore, imputato), specie quale regola residuale di interpretazione nei casi di dubbio.Leggi il lemma completo → libertatis e del divieto di applicazione di pene per fatti non più considerati illeciti dall’ordinamento, opera retroattivamenteEx tuncLocuzione latina ("da allora") che indica la retroattività degli effetti giuridici al momento originario dell'atto, in contrapposizione a "ex nunc" (da ora in poi).Leggi il lemma completo →, anche rispetto a sentenze passate in giudicatoRes iudicataCosa giudicata: l'autorità della sentenza passata in giudicato, che fa stato tra le parti e non è più impugnabile (art. 2909 c.c.).Leggi il lemma completo →.
L’abolitio criminis si distingue dalla mera successioneSuccessione (a causa di morte)Subentro di uno o più soggetti nella titolarità dei rapporti giuridici del defunto, legittima, testamentaria o necessaria (artt. 456 e ss. c.c.).Leggi il lemma completo → di leggi modificative (abrogatio sine abolitione), in cui la fattispecieFacti speciesLa fattispecie: situazione di fatto prevista dalla norma come presupposto degli effetti giuridici. Si distingue in astratta e concreta.Leggi il lemma completo → continua a essere prevista come reato ma con diversi presupposti o penaSanzioneDefinizione La sanzione è la conseguenza giuridica negativa che l'ordinamento ricollega alla violazione di una norma, mirando a prevenire, punire o riparare il comportamento antigiuridico. È elemento strutturale dell'efficacia del precetto...Leggi il lemma completo →: in tal caso opera il principio della lex mitiorLex mitiorPrincipio di retroattività della legge penale più favorevole al reo, sancito dall'art. 2, comma 4, c.p. e dall'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.Leggi il lemma completo → (art. 2, comma 4, c.p.), senza automatica cessazione degli effetti della condanna.
La competenza a dichiarare la cessazione degli effetti penali spetta al giudice dell’esecuzione (art. 673 c.p.p.).
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