Espressione latina che significa “abolizione del reato” e designa l’effetto prodotto dalla legge penale successiva che abroga la norma incriminatrice, eliminando la rilevanza penale di un fatto in precedenza costituente reato.
L’art. 2, comma 2, c.p. stabilisce che nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali. Il principio, espressione del favor libertatis e del divieto di applicazione di pene per fatti non più considerati illeciti dall’ordinamento, opera retroattivamente, anche rispetto a sentenze passate in giudicato.
L’abolitio criminis si distingue dalla mera successione di leggi modificative (abrogatio sine abolitione), in cui la fattispecie continua a essere prevista come reato ma con diversi presupposti o pena: in tal caso opera il principio della lex mitior (art. 2, comma 4, c.p.), senza automatica cessazione degli effetti della condanna.
La competenza a dichiarare la cessazione degli effetti penali spetta al giudice dell’esecuzione (art. 673 c.p.p.).