Ai sensi dell’art. 1102 cc, ciascun comproprietario può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Quanto al primo limite, concernente il divieto di alterare la destinazione, da intendersi come quella specifica funzione che la [...]

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Di Rudi Juri

Avvocato in Modena

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