In caso di cancellazione del volo, il vettore è tenuto a corrispondere al passeggero la compensazione pecuniaria di cui all’art. 7 Reg. Ce 261/2004, ossia un ristoro di tipo indennitario fino ad € 600, che tuttavia è escluso se la cancellazione stessa sia ascrivibile a circostanze eccezionali (art. 5 Reg. Ce 261/2004),come instabilità politica, condizioni [...]