La minaccia di far valere un diritto, di per sé lecita, può causare l’annullamento del contratto quando è diretta a conseguire vantaggi ingiusti (art. 1438 cc). In particolare, lo scopo perseguito dal contraente deve essere esorbitante ed iniquo, ovvero abnorme e diverso dal fine normalmente raggiungibile con l’esercizio del diritto. Conseguentemente, non integra gli estremi delle violenza morale la minaccia di revocare gli affidamenti bancari concessi alla società decotta in mancanza di rilascio di fideiussione da parte dei soci, giacché il vantaggio che l’istituto di credito intende in tal modo perseguire – la solidarietà sussidiaria dei coobbligati – non è ingiusto, poiché lo stato di decozione della società (nella specie, poi culminato nel suo fallimento) rende plausibile ridurre l’entità del rischio da inadempimento, attuabile con l’estinzione dei rapport (...)
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