La ratio dell’art. 164 cpc è di porre immediatamente il convenuto nella condizione di potersi difendere in modo puntuale, quindi nel valutare il grado di incertezza della domanda non può prescindersi dalla globalità della citazione o del ricorso, dalla natura del suo oggetto e dal comportamento della controparte, essendo necessario accertare se il convenuto abbia potuto comprendere le richieste dell’attore o se, in assenza di maggiori specificazioni, non riesca a declinare la (...)
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