Per la associazione che ha azionato il credito ed ha svolto in concreto l’incarico non opera il privilegio ex art. 2751 bis cc n. 2.
Nel caso in cui sia l’associazione ad avere fatto valere il credito, deve presumersi che essa ne sia titolare, salva la prova in concreto della riferibilità della prestazione a taluno degli associati. [...]
(02) Capo II - Dei privilegi (artt. 2745-2783 ter cc)
(02) Titolo II - Delle persone giuridiche (artt. 11-42 bis cc)
R.D. n. 267 del 1942 (Legge Fallimentare)