L’unione e la commistioneCommistioneModo di acquisto della proprietà a titolo originario (art. 939 c.c.) che si verifica quando cose mobili appartenenti a proprietari diversi sono mescolate in modo da formare un tutto inscindibile. La proprietà comune si determina in proporzione del valore delle cose, salvo che una delle cose possa considerarsi principale.Leggi il lemma completo → sono modi di acquisto della proprietà a titolo originario disciplinati dall’art. 939 c.c. Si verificano quando cose mobili appartenenti a proprietari diversi vengono unite o mescolate in modo da formare un tutto inseparabile o da non potersi separare senza notevole deterioramento.
Se nessuna delle cose può considerarsi principale, i proprietari diventano comproprietariComunioneSituazione giuridica (artt. 1100-1116 c.c.) che si verifica quando la proprietà o un altro diritto reale spettano in comune a più persone, attribuendo a ciascun partecipante una quota ideale sull'intero bene. Si distingue in volontaria, incidentale e forzosa.Leggi il lemma completo → in proporzione al valore delle rispettive cose. Se una cosa è principale, il proprietario di essa acquista la proprietà del tutto, con obbligo di corrispondere all’altro il valore della cosa accessoria.
L’unione riguarda cose solide che conservano la propria individualità; la commistione riguarda cose che si confondono perdendo la propria individualità (es. liquidi, granaglie).
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