Translatio iudicii (lett. «trasferimento del giudizio») è l’istituto processuale che consente, in caso di declinatoria di giurisdizioneGiurisdizioneFunzione pubblica di applicazione del diritto ai casi concreti (artt. 102-111 Cost.). Si articola in ordinaria, amministrativa, tributaria, contabile, militare, con riparto secondo criteri di materia e natura della posizione giuridica tutelata.Leggi il lemma completo → o di competenza, la prosecuzione del processo davanti al giudice indicato come munito di giurisdizione o competenza, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria.
L’istituto è disciplinato dall’art. 59 della l. n. 69/2009 per la translatio tra giurisdizioni diverse (giudice ordinario/amministrativo/tributario) e dall’art. 50 c.p.c. per la riassunzioneRiassunzioneAtto processuale con cui una parte richiede la prosecuzione del giudizio dopo interruzione, sospensione, cancellazione dal ruolo o declaratoria di incompetenza. Disciplinata dagli artt. 50, 302, 303, 305, 307 e 392 c.p.c. Il termine perentorio conserva gli effetti sostanziali e processuali della domanda.Leggi il lemma completo → a seguito di declaratoria di incompetenza.
La translatio iudicii deve avvenire nel termine perentorioTerminiSpazi di tempo entro cui le parti o il giudice devono compiere un atto processuale (artt. 152-155 c.p.c.): termini perentori e ordinatori, liberi e legali, sospensione feriale, rimessione in termini.Leggi il lemma completo → fissato dal giudice o, in mancanza, entro tre mesi dal passaggio in giudicatoRes iudicataCosa giudicata: l'autorità della sentenza passata in giudicato, che fa stato tra le parti e non è più impugnabile (art. 2909 c.c.).Leggi il lemma completo → della pronuncia declinatoria.
Powered by Gestiolex