Res derelicta

Apr 20, 2026

La res derelictaRes nulliusCosa di nessuno: bene privo di proprietario, suscettibile di acquisto per occupazione (art. 923 c.c.).Leggi il lemma completo → è una cosa mobile che il proprietario ha volontariamente abbandonato con l’animus derelinquendiAnimusElemento soggettivo e volitivo dell'atto giuridico. Assume diverse declinazioni: animus donandi, possidendi, derelinquendi, novandi, confitendi.Leggi il lemma completo →, ossia con l’intenzione di dismettere la proprietà.

L’abbandono si distingue dallo smarrimento: nella res derelicta vi è una volontà dismissiva del titolare, mentre nella cosa smarrita manca tale volontà. La distinzione rileva ai fini del regime giuridico applicabile: la res derelicta può essere acquistata per occupazioneOccupazione (modo di acquisto della proprietà)Modo di acquisto a titolo originario della proprietà delle cose mobili non appartenenti ad alcuno (res nullius) o abbandonate (res derelictae), mediante la presa di possesso con animus domini (art. 923 c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 923 c.c.) da chiunque se ne impossessi con l’animus rem sibi habendi; la cosa smarrita segue invece la disciplina del ritrovamento (artt. 927-931 c.c.).

Per i beniBeniCose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.). Categoria fondamentale del diritto civile, comprensiva di beni mobili, immobili, materiali e immateriali.Leggi il lemma completo → immobili non è ammesso l’acquisto per occupazione: l’immobile abbandonato diviene proprietà dello Stato ai sensi dell’art. 827 c.c.

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