Puerperio

Apr 14, 2026

Definizione

Il puerperio è, in medicina legale, il periodo che segue immediatamente il parto e durante il quale l’organismo materno ritorna progressivamente alle condizioni anatomiche e funzionali precedenti la gravidanza. Nell’ambito giuridico, il termine rileva in molteplici sedi: nel diritto penale, come elemento costitutivo del reato di infanticidio (art. 578 c.p.); nel diritto del lavoro e previdenziale, ai fini della tutela della lavoratrice madre e dell’astensione obbligatoria dal lavoro (d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151); nel diritto civile, con riferimento alla capacità e alle condizioni di salute della madre.

Puerperio nel diritto penale: l’infanticidio (art. 578 c.p.)

L’art. 578 c.p. punisce la madre che cagiona la morte del neonato immediatamente dopo il parto o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto. La fattispecie, nella formulazione risultante dalla l. 5 agosto 1981, n. 442, configura un titolo autonomo di reato (e non una circostanza attenuante dell’omicidio), caratterizzato dalla specifica connessione causale tra lo stato di abbandono materiale e morale della madre — tipicamente coincidente con il puerperio — e l’azione criminosa. Per gli altri concorrenti nel reato si applica la disciplina dell’omicidio, con esclusione del trattamento più mite.

Tutela della lavoratrice in gravidanza e puerperio

Il d.lgs. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) disciplina l’astensione obbligatoria dal lavoro per il periodo che include il puerperio: l’art. 16 prevede il divieto di adibire al lavoro le donne nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi al parto, salvo la flessibilità di cui all’art. 20 (possibilità di astensione flessibile: un mese prima e quattro mesi dopo). L’art. 54 sancisce il divieto di licenziamento dall’inizio della gestazione fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo le ipotesi tassative previste dalla legge.

Rilevanza nel diritto civile e nell’accertamento della filiazione

Il puerperio assume rilievo indiretto nel diritto di famiglia e della filiazione, in particolare ai fini delle azioni di disconoscimento e di dichiarazione giudiziale della paternità o maternità (artt. 243-bis ss., 269 ss. c.c.). La certificazione medica relativa al parto e al puerperio costituisce prova documentale rilevante nelle controversie sulla filiazione, anche in relazione al diritto del figlio al mantenimento retroattivo dalla nascita.

Profili assicurativi e di responsabilità sanitaria

Il puerperio è periodo di particolare rischio sanitario, con frequenti contenziosi in tema di responsabilità medica per complicanze insorte dopo il parto (emorragie post-partum, infezioni puerperali, embolie). L’obbligazione del ginecologo e della struttura sanitaria si qualifica, secondo la giurisprudenza consolidata di legittimità, come di risultato quanto all’assistenza al parto fisiologico e al puerperio immediato, con conseguente più rigoroso onere probatorio a carico del sanitario (art. 1218 c.c.) in caso di esito infausto.