Nullum crimen sine legeNulla poena sine legeNessuna pena senza legge anteriore al fatto: principio di legalità penale con riserva di legge, tassatività, irretroattività e divieto di analogia (art. 25 Cost.; art. 1 c.p.).Leggi il lemma completo → (nessun reato senza legge) è il principio cardine del diritto penaleClausola penalePattuizione con cui i contraenti convengono preventivamente la prestazione dovuta dal debitore in caso di inadempimento o di ritardo, con funzione di liquidazione anticipata del danno e di rafforzamento del vincolo obbligatorio (artt. 1382-1384 c.c.).Leggi il lemma completo → moderno, sancito dall’art. 25, co. 2, Cost. e dall’art. 1 c.p.: nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite.
Il principio si articola in quattro corollari: riserva di legge (solo la legge può creare reati e pene), tassatività (la fattispecieFacti speciesLa fattispecie: situazione di fatto prevista dalla norma come presupposto degli effetti giuridici. Si distingue in astratta e concreta.Leggi il lemma completo → deve essere determinata e determinabile), divieto di analogia in malam partemAnalogiaProcedimento ermeneutico per colmare le lacune dell'ordinamento applicando la disciplina di un caso simile (analogia legis) o ricavandola dai principi generali (analogia iuris) — art. 12 preleggi.Leggi il lemma completo → (le norme penali non possono essere applicate a casi simili non previsti), irretroattività della legge penale sfavorevole (art. 25, co. 2, Cost.; art. 2 c.p.).
Il principio è riconosciuto anche a livello sovranazionale dall’art. 7 CEDU e dall’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE. Si affianca al gemello nulla poena sine lege.
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