Manu propria (lett. “di propria mano”) indica la sottoscrizione autografa dell’atto, ossia l’apposizione della firma di pugno del soggetto, quale requisito di imputabilità e autenticità della dichiarazione.
La sottoscrizione manu propria è requisito essenziale di numerosi atti giuridici: il testamento olografoTestamentoAtto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse. Può essere olografo, pubblico o segreto. Disciplinato dagli artt. 587-623 del codice civile.Leggi il lemma completo → deve essere scritto, datato e sottoscritto di mano del testatore (art. 602 c.c.); la scrittura privata acquista efficacia probatoria con la sottoscrizione (art. 2702 c.c.); la procuraRappresentanzaIstituto in forza del quale un soggetto (rappresentante) compie atti giuridici in nome e per conto di un altro soggetto (rappresentato), con effetti diretti nella sfera giuridica di quest'ultimo. Può essere legale o volontaria (artt. 1387-1399 c.c.).Leggi il lemma completo → alle liti richiede la firma autografa della parte (art. 83 c.p.c.). La firma digitale e la firma elettronicaSottoscrizioneFirma autografa (o equivalente firma elettronica) apposta in calce a un documento per manifestare la volontà del sottoscrittore e rendergli imputabile il contenuto (artt. 2702 c.c.).Leggi il lemma completo → qualificata sono equiparate alla sottoscrizione autografa ai sensi del CAD (d.lgs. n. 82/2005).
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