Impossibilium nulla obligatio est (non esiste obbligazioneObbligazioneRapporto giuridico in virtù del quale un soggetto (debitore) è tenuto a eseguire una prestazione patrimoniale a favore di un altro soggetto (creditore).Leggi il lemma completo → per cose impossibili) è un brocardo di derivazione romanistica (D. 50.17.185, Celso) che esprime il principio fondamentale per cui l’obbligazione avente ad oggetto una prestazionePrestazioneOggetto dell'obbligazione: comportamento di dare, fare o non fare cui il debitore è tenuto, suscettibile di valutazione economica e corrispondente a un interesse del creditore (art. 1174 c.c.).Leggi il lemma completo → impossibile è nulla.

Nel diritto italiano, il principio si manifesta nell’art. 1346 c.c. (l’oggetto del contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → deve essere possibile) e nell’art. 1418, co. 2, c.c. (nullitàNullitàForma più grave di invalidità del contratto, che opera di diritto, è rilevabile d'ufficio e imprescrittibile. Prevista per violazione di norme imperative, illiceità o difetto di elementi essenziali (artt. 1418-1424 c.c.).Leggi il lemma completo → del contratto per impossibilità dell’oggetto). L’impossibilità deve essere originaria, oggettiva e assoluta: non rileva la mera difficoltà della prestazione.

L’impossibilità sopravvenuta della prestazione determina invece l’estinzione dell’obbligazione (art. 1256 c.c.) e, nei contratti a prestazioni corrispettive, la risoluzione (art. 1463 c.c.). Il brocardo si collega all’affine principio ad impossibilia nemo teneturAd impossibilia nemo teneturBrocardo latino ("nessuno è tenuto all'impossibile") che esprime il principio per cui l'obbligazione si estingue quando la prestazione diviene impossibile per causa non imputabile al debitore (artt. 1218, 1256 c.c.).Leggi il lemma completo →.

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