Definizione
L’estradizione è il procedimento con cui uno Stato (richiesto) consegna a un altro Stato (richiedente) una persona che si trova nel suo territorio, affinché questa sia sottoposta a processo penale o all’esecuzione di una condanna già pronunciata. È istituto di cooperazione giudiziaria internazionale, fondato su convenzioni bilaterali o multilaterali e, in assenza di esse, sul principio di reciprocità.
Disciplina normativa
L’art. 10, secondo comma, Cost. e l’art. 26 Cost. pongono i principi fondamentali: è vietata l’estradizione dello straniero e del cittadino per reati politici e non può essere disposta se non nei casi espressamente previsti dalle convenzioni internazionali. In ogni caso non può essere concessa per reati puniti con la pena di morte. La disciplina processuale è dettata dagli artt. 697-722 c.p.p.
Estradizione attiva e passiva
Si distingue l’estradizione attiva (richiesta dall’Italia a uno Stato estero) dall’estradizione passiva (richiesta allo Stato italiano). In ambito UE è stata superata dal mandato d’arresto europeo (MAE), introdotto con decisione quadro 2002/584/GAI e attuato in Italia con l. 69/2005.
Condizioni
L’estradizione richiede la doppia incriminazione (il fatto deve costituire reato per entrambi gli ordinamenti), il rispetto del principio di specialità (la persona consegnata può essere giudicata solo per i fatti per cui è avvenuta la consegna), il divieto per reati politici e il rispetto dei diritti fondamentali, con particolare riferimento al divieto di tortura e trattamenti inumani (art. 3 CEDU).