Apolide

Apr 13, 2026

Definizione

L’apolide (dal greco a-polis, “senza città”) è la persona che nessuno Stato considera come proprio cittadino in applicazione della propria legge (art. 1 della Convenzione di New York del 28 settembre 1954, relativa allo status degli apolidi, ratificata in Italia con l. 1° febbraio 1962, n. 306). L’apolidia costituisce dunque la condizione di assenza assoluta di cittadinanza, distinta sia dalla cittadinanza di un altro Stato (lo straniero) sia dalla doppia o plurima cittadinanza. Costituisce uno dei più gravi pregiudizi alla persona, perché priva l’individuo della protezione diplomatica di alcuno Stato e di numerosi diritti civili e politici tradizionalmente riservati ai cittadini.

Cause dell’apolidia

L’apolidia può essere originaria, quando il soggetto non acquista alcuna cittadinanza al momento della nascita (ad esempio per conflitto di norme tra ius soli e ius sanguinis, o per nascita da genitori apolidi in uno Stato che applica lo ius sanguinis), ovvero sopravvenuta, quando il soggetto perde la cittadinanza originariamente posseduta senza acquistarne un’altra (per revoca, denaturalizzazione, dissoluzione di Stati, espatrio non seguito da naturalizzazione).

Disciplina italiana

Nell’ordinamento italiano l’apolidia è disciplinata dall’art. 16 disp. att. c.c. (rinvio alla legge italiana per i diritti civili dell’apolide residente), dall’art. 17 della l. 5 febbraio 1992, n. 91 sulla cittadinanza (l’apolide nato in Italia o che vi risieda legalmente da almeno cinque anni può acquistare la cittadinanza italiana), nonché dall’art. 19 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico immigrazione), che vieta l’espulsione e il respingimento verso Stati in cui il soggetto possa essere oggetto di persecuzione. Il riconoscimento dello status di apolide può avvenire in via amministrativa con istanza al Ministero dell’interno (artt. 17 e 18 d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572) ovvero in via giudiziale dinanzi al tribunale ordinario.

Diritti dell’apolide

La Convenzione di New York del 1954 attribuisce all’apolide un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli stranieri in generale e, per molti diritti, equiparabile a quello dei cittadini: libertà di religione, accesso ai tribunali, istruzione elementare, lavoro autonomo. La Convenzione di New York del 30 agosto 1961 sulla riduzione dell’apolidia (alla quale l’Italia non ha aderito) impegna gli Stati ad evitare di creare situazioni di apolidia attraverso le proprie leggi sulla cittadinanza.

Distinzione da figure affini

L’apolide si distingue dal rifugiato (Convenzione di Ginevra 28 luglio 1951), che mantiene la cittadinanza originaria ma non può o non vuole avvalersene per timore fondato di persecuzione, e dallo straniero in senso proprio, che è cittadino di altro Stato. Si distingue altresì dal beneficiario di protezione internazionale, che gode di uno status protettivo non corrispondente all’acquisto di una nuova cittadinanza.