L’espropriazione per pubblica utilitàAblazionePrivazione autoritativa della proprietà o di altro diritto reale a favore della pubblica amministrazione per motivi di interesse generale. Sinonimo di espropriazione.Leggi il lemma completo → è il provvedimento ablatorio mediante il quale la pubblica amministrazione acquisisce coattivamente la proprietà di un bene immobile privato per la realizzazione di opere o interventi di interesse pubblico, previo pagamentoAdempimentoEsatta esecuzione della prestazione dovuta dal debitore, modo naturale di estinzione dell'obbligazione (artt. 1176-1200 c.c.). Richiede diligenza del buon padre di famiglia e conformità sotto il profilo soggettivo, oggettivo, temporale e spaziale.Leggi il lemma completo → di un’indennitàIndennizzoSomma dovuta a compensazione di un pregiudizio derivante da atto lecito o previsione normativa, distinta dal risarcimento da illecito.Leggi il lemma completo → al proprietario (art. 42, comma 3, Cost.; d.P.R. 327/2001).

Il procedimento espropriativo è disciplinato dal Testo UnicoReductio ad unumEspressione latina che indica la riconduzione di una pluralità di fonti, norme o situazioni a un assetto unitario e coerente, tipica delle operazioni di codificazione, dei testi unici e del riordino legislativo.Leggi il lemma completo → delle espropriazioni (d.P.R. 327/2001) e si articola in tre fasi: l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sullo strumento urbanistico; la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera; il decreto di esproprio con determinazione e pagamentoSolutioL'adempimento dell'obbligazione: esecuzione esatta della prestazione dovuta, che estingue il vincolo obbligatorio.Leggi il lemma completo → dell’indennità.

L’indennità di espropriazione deve corrispondere al valore venale del bene (art. 32 d.P.R. 327/2001, come risultante dalla giurisprudenza della Corte EDU e della Corte costituzionale). Per le aree edificabili, l’indennità è commisurata al valore di mercato; per le aree non edificabili, al valore agricolo.

Il proprietario espropriato può impugnare il provvedimento dinanzi al giudice amministrativo (per vizi di legittimità) e agire dinanzi alla Corte d’appello per la rideterminazione dell’indennità (artt. 53-54 d.P.R. 327/2001).

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