Definizione
L’espromissione è il contratto con il quale un terzo (espromittente), senza delegazione del debitore, assume verso il creditore (espromissario) l’obbligazione del debitore originario (espromesso) (art. 1272 c.c.). Si tratta di una figura di modificazione soggettiva dal lato passivo del rapporto obbligatorio, caratterizzata dalla spontaneità dell’intervento del terzo, che si obbliga verso il creditore senza essere stato incaricato dal debitore.
Disciplina normativa
La disciplina dell’espromissione è contenuta nell’art. 1272 c.c. L’espromissione si perfeziona con l’accordo tra il terzo espromittente e il creditore espromissario; non è necessario il consenso del debitore originario, né la sua conoscenza dell’operazione. Il terzo è obbligato in solido col debitore originario, salvo che il creditore dichiari espressamente di liberare quest’ultimo (art. 1272, comma 1, c.c.).
Espromissione cumulativa e liberatoria
L’espromissione è cumulativa quando il terzo espromittente si aggiunge al debitore originario, che non è liberato: il creditore può rivolgersi sia all’espromittente sia all’espromesso in solido. L’espromissione è liberatoria quando il creditore dichiara espressamente di liberare il debitore originario (art. 1272, comma 1, c.c.): in tal caso l’espromittente diviene l’unico debitore. La regola è la cumulatività; la liberazione richiede una dichiarazione espressa.
Distinzione dalla delegazione e dall’accollo
L’espromissione si distingue dalla delegazione e dall’accollo per l’assenza di un incarico del debitore: nella delegazione il debitore (delegante) incarica il terzo di obbligarsi verso il creditore (artt. 1268-1271 c.c.); nell’accollo il terzo conviene con il debitore di assumere il suo debito (art. 1273 c.c.); nell’espromissione il terzo agisce spontaneamente, senza alcun rapporto con il debitore originario. La distinzione rileva sotto il profilo delle eccezioni opponibili al creditore.
Eccezioni opponibili
L’espromittente può opporre al creditore le eccezioni che avrebbe potuto opporgli il debitore originario, salvo quelle strettamente personali di quest’ultimo e salvo l’eccezione di compensazione (art. 1272, comma 2, c.c.). L’espromittente non può opporre le eccezioni fondate sul rapporto tra sé e il debitore originario (rapporto di provvista), poiché tale rapporto è estraneo all’espromissione. Se l’espromissione ha carattere novativo, il regime delle eccezioni è ulteriormente limitato.
Causa dell’espromissione
La causa dell’espromissione risiede nell’assunzione del debito altrui verso il creditore. Il rapporto interno tra espromittente e debitore originario (che può essere di liberalità, di mandato o di altro tipo) resta estraneo al contratto di espromissione e non ne condiziona la validità. Il creditore non è tenuto a indagare le ragioni che hanno indotto il terzo ad assumersi il debito.