Definizione
La delegazione è l’operazione giuridica mediante la quale un soggetto (delegante) assegna a un altro soggetto (delegato) il compito di effettuare una prestazione a favore di un terzo (delegatario). Quando ha per oggetto un’obbligazione pecuniaria, prende il nome di delegazione di pagamento o di debito; quando ha per oggetto una promessa di pagamento, si parla di delegazione promissoria. La delegazione è disciplinata dagli artt. 1268-1271 c.c. e costituisce, insieme all’espromissione e all’accollo, una delle figure di modificazione soggettiva dal lato passivo del rapporto obbligatorio.
Disciplina normativa
La disciplina della delegazione è contenuta negli artt. 1268-1271 c.c. Il debitore che assegna al proprio creditore un nuovo debitore, il quale si obbiga verso il creditore, non è liberato dalla sua obbligazione, salvo che il creditore dichiari espressamente di liberarlo (art. 1268, comma 1, c.c.). Se il creditore non ha liberato il debitore originario, può rivolgersi a quest’ultimo qualora il delegato non adempia, purché ne dia notizia al debitore originario entro quindici giorni (art. 1268, comma 2, c.c.).
Delegazione cumulativa e liberatoria
La delegazione è cumulativa (o privativa) quando il creditore delegatario non libera il debitore delegante: in tal caso il creditore può rivolgersi sia al delegante sia al delegato. La delegazione è liberatoria quando il creditore dichiara espressamente di liberare il debitore originario (art. 1268, comma 1, c.c.): in questo caso solo il delegato rimane obbligato verso il creditore. La liberazione del delegante richiede una dichiarazione espressa del delegatario e non può essere desunta da comportamenti concludenti.
Delegazione di debito e delegazione di pagamento
La delegazione di debito (o promissoria) si ha quando il delegato assume un’obbligazione verso il delegatario, creando un nuovo rapporto obbligatorio. La delegazione di pagamento si ha quando il delegato è incaricato di eseguire direttamente un pagamento al delegatario, senza assumere un’obbligazione autonoma. La distinzione è rilevante sotto il profilo delle eccezioni opponibili e della disciplina applicabile.
Eccezioni opponibili
Il delegato può opporre al delegatario le eccezioni relative ai suoi rapporti con questo (c.d. rapporto di valuta) e le eccezioni relative al rapporto tra delegante e delegatario, ma non le eccezioni relative al rapporto tra delegante e delegato (c.d. rapporto di provvista), salvo diversa convenzione (art. 1271 c.c.). Se le parti hanno espressamente dichiarato di voler estinguere l’obbligazione precedente, la delegazione ha carattere novativo e il delegato non può opporre al delegatario le eccezioni relative al rapporto tra delegante e delegatario (art. 1271, comma 2, c.c.).
Revoca della delegazione
Il delegante può revocare la delegazione fino a quando il delegato non abbia assunto l’obbligazione verso il delegatario o non abbia eseguito il pagamento. La revoca priva di effetto l’incarico conferito al delegato, facendo venir meno il rapporto trilaterale caratteristico della delegazione.
Giurisprudenza modenese
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