Definizione

La capacità di testimoniare è l’attitudine di un soggetto a rendere testimonianza nel processo civile. Essa è disciplinata dagli artt. 246-249 c.p.c., che individuano i casi di incapacità e di divieto a testimoniare e dettano le regole per la valutazione di tali profili. La capacità di testimoniare costituisce presupposto della validità della prova testimoniale e va distinta dall’attendibilità del teste, che attiene invece alla valutazione di merito della deposizione.

Nel processo civile vige il principio per cui chiunque può essere ammesso a testimoniare, salvo che ricorra una causa di incapacità prevista dalla legge. La testimonianza è regolata dagli artt. 244-257-bis c.p.c.; per essere ammessa, deve vertere su fatti specifici e su quanto il testimone ha personalmente percepito.

Incapacità a testimoniare (art. 246 c.p.c.)

L’art. 246 c.p.c. dispone che “non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio”. L’incapacità riguarda dunque chi sia titolare di un interesse giuridico (e non meramente di fatto o di carattere economico-pratico) tale da legittimarlo a partecipare al giudizio come parte, anche solo in via di intervento.

Secondo la giurisprudenza consolidata (Cass. SS.UU. n. 21670/2013), l’interesse rilevante deve essere:

  • concreto e attuale, non meramente eventuale o futuro;
  • giuridico, ossia tale da poter dare luogo a un autonomo intervento nel processo ex art. 105 c.p.c.;
  • personale del soggetto che dovrebbe deporre come testimone.

Sono esempi tipici: il chiamato in garanzia, il litisconsorte facoltativo non chiamato, il subordinato del contraente in determinate ipotesi. Non integrano invece causa di incapacità l’amicizia, la parentela (fuori dalle ipotesi previste), la dipendenza lavorativa o un mero interesse di fatto al risultato del processo, che potranno semmai incidere sull’attendibilità del teste.

Divieti di testimoniare

Accanto all’incapacità ex art. 246 c.p.c., il codice di procedura civile prevede divieti di testimoniare a tutela di interessi superiori:

  • i minori di anni quattordici possono essere sentiti soltanto quando la loro audizione è resa necessaria da particolari circostanze (art. 248 c.p.c.).
  • il giudice non può essere udito come testimone su fatti rilevanti per la decisione della causa (art. 249 c.p.c., che richiama l’art. 200 c.p.p. sul segreto professionale e sul segreto d’ufficio).
  • opera il segreto professionale per ministri di culto, avvocati, medici, farmacisti, notai, ostetriche e altre categorie analoghe, salvo che la persona da cui hanno appreso il fatto li liberi dall’obbligo (richiamo all’art. 200 c.p.p.).

Inoltre, ai sensi degli art. 247 c.p.c. (oggi abrogato dalla Corte cost. n. 248/1974) non sono più previste limitazioni soggettive automatiche per il coniuge, i parenti e gli affini delle parti, che possono dunque testimoniare; la loro vicinanza affettiva costituisce solo elemento di valutazione dell’attendibilità.

Conseguenze processuali

L’incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. è rilevabile d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo, ma deve essere eccepita dalla parte interessata, a pena di decadenza, prima dell’assunzione della prova. Se l’eccezione è proposta tempestivamente e accolta, la deposizione non è ammessa; se la prova è stata già assunta, la testimonianza è inutilizzabile e va espunta dal materiale decisorio.

La capacità a testimoniare va tenuta distinta dall’attendibilità del teste, che attiene alla valutazione di merito del giudice ex art. 116 c.p.c. (libero apprezzamento delle prove): un teste capace può essere ritenuto inattendibile per contrasti interni alla deposizione, per rapporti di parentela o lavoro con la parte, per interesse di fatto, ecc. Viceversa, un teste incapace ai sensi dell’art. 246 c.p.c. non potrebbe comunque essere udito, indipendentemente dalla sua effettiva credibilità.

Giurisprudenza modenese