Beneficium excussionis (lett. “beneficio di escussione”) è il diritto del fideiussore di esigere che il creditore si rivolga prima al debitore principale e ne escuta il patrimonio, prima di agire nei confronti del garante.

Nel diritto vigente, il beneficio opera nella fideiussione con clausola espressa: il fideiussore che ne gode può, in caso di azione del creditore, indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione (art. 1944, comma 2, c.c.). Se il creditore omette l’escussione e i beni indicati risultano successivamente insufficienti, il fideiussore è liberato nella corrispondente misura. Il beneficio è escluso quando il fideiussore si è obbligato in solido con il debitore principale o ha rinunciato espressamente ad esso. Nelle obbligazioni dei soci di società semplice opera un meccanismo analogo (art. 2268 c.c.).