Definizione
Gli alimenti sono la prestazione patrimoniale dovuta dal soggetto obbligato per legge a chi versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento (artt. 433-448 c.c.). L’obbligo alimentare costituisce espressione del dovere di solidarietà familiare e ha carattere strettamente personale, indisponibile e non compensabile. Si distingue dal più ampio obbligo di mantenimento per la sua finalità essenziale (procurare al beneficiario quanto strettamente necessario per vivere) e per i presupposti più rigorosi (stato di bisogno e impossibilità di autosostentamento).
Soggetti obbligati
L’art. 433 c.c. individua, in ordine gerarchico, i soggetti obbligati a prestare gli alimenti: il coniuge; i figli, anche adottivi, e in loro mancanza i discendenti prossimi; i genitori e in loro mancanza gli ascendenti prossimi; gli adottanti; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali. Tra più soggetti dello stesso grado l’obbligo si ripartisce in proporzione alle rispettive condizioni economiche (art. 441 c.c.). L’obbligato di grado più prossimo esclude quello di grado ulteriore.
Misura degli alimenti
Gli alimenti devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli (art. 438 c.c.). Non devono superare quanto è necessario per la vita dell’alimentando, avuto riguardo alla sua posizione sociale. La determinazione della misura compete al giudice e può essere modificata in seguito a mutamenti delle condizioni patrimoniali del beneficiario o dell’obbligato (art. 440 c.c.).
Cessazione dell’obbligo
L’obbligo alimentare cessa per la morte dell’obbligato (gli alimenti non sono trasmissibili agli eredi) o dell’avente diritto, per il venir meno dello stato di bisogno o dell’impossibilità di provvedervi, ovvero per indegnità del beneficiario nei confronti dell’obbligato (art. 448-bis c.c.: il figlio, anche adottivo, e in sua mancanza i discendenti prossimi, non sono tenuti all’adempimento dell’obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale).
Distinzione dal mantenimento
Gli alimenti sono concettualmente distinti dall’obbligo di mantenimento tra coniugi (art. 143 c.c.), nei confronti dei figli (art. 315-bis c.c.) o tra coniugi separati o divorziati (art. 156 c.c. e 5 l. 1° dicembre 1970, n. 898). Il mantenimento ha portata più ampia, parametrato al tenore di vita del nucleo familiare ed è dovuto indipendentemente dallo stato di bisogno; gli alimenti, invece, presuppongono uno stato di bisogno e sono limitati allo stretto necessario.
Giurisprudenza modenese
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