Il pubblico esercizio dell’attività di mago, veggente, o simile, è illecito, giacché riconducibile al divieto, posto dall’art. 121 T.U.L.P.S., del mestiere di ciarlatano. Tale attività illecita non è tuttavia presupposto sufficiente per l’adozione di misure di prevenzione. Tribunale di Modena (Pasquariello), 18 novembre 2005 [...]

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Di Rudi Juri

Avvocato in Modena