I prestiti onerosi che una holding concede a sue partecipate per l’ordinario svolgimento della loro attività non possono essere considerate operazioni occasionali e quindi, essendo operazioni esenti ai fini IVA ex art. 10, co. 1, D.P.R. n. 63/1972, devono essere computate nel calcolo della detrazione dell’IVA secondo il meccanismo del pro-rata (percentuale di indetraibilità) ex […]
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.