Il mero differimento d’ufficio dell’udienza – trattandosi di medesimo incombente – non determina la riapertura dei termini per il tempestivo deposito dei connessi atti di parte, sicché restano ferme le eventuali decadenze nel frattempo maturate a carico della parte. Tribunale di Modena (pres. Salvatore, rel. Vaccaro), sentenza n. 132 del 5 febbraio 2022
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