La parte che invoca il perfezionamento dell’usucapione deve provarne gli elementi costitutivi. A tal fine la mera coltivazione del fondo è insufficiente a far presumere l’animus rem sibi habendi, poiché non esprime in modo inequivocabile la volontà del coltivatore di possedere, essendo invece necessari indizi da cui evincere che si sia svolta uti dominus, [...]

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Di Rudi Juri

Avvocato in Modena

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