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- La responsabilità medica è da “contatto”L’atto illecito del sanitario è disciplinato dalle norme sulla responsabilità contrattuale ex art 2229 C.c., secondo la tesi della responsabilità da “contatto”, in base alla quale il perfezionamento della fattispecie contrattuale si ravvisa nel momento in cui il paziente entra in contatto, con la struttura sanitaria o con il medico, e richiede la prestazione. Trattandosi,… Leggi tutto: La responsabilità medica è da “contatto”
- Responsabilità medica: il nesso di causalità fra la condotta omissiva del medico e l’evento dannosoIn tema di responsabilità medica, il nesso di causalità fra la condotta omissiva del medico e l’evento dannoso ha superato la concezione tradizionale, passando dal criterio della certezza degli effetti della condotta omessa a quello della probabilità di essi e dell’idoneità della condotta stessa ad evitarli, ove posta in essere. Tribunale di Modena (Pagliani), sentenza… Leggi tutto: Responsabilità medica: il nesso di causalità fra la condotta omissiva del medico e l’evento dannoso
- Responsabilità medica: l’individuazione del nesso causale tra l’evento dannoso e la condotta colpevole (omissiva o commissiva) del sanitarioIn tema di responsabilità medica, per l’individuazione del nesso causale tra l’evento dannoso e la condotta colpevole (omissiva o commissiva) del medico va rilevato che, ove le nozioni di patologia medica e di medicina legale non forniscano un grado di certezza assoluta, il ricorso al criterio della probabilità costituisce una necessità logica in quanto si… Leggi tutto: Responsabilità medica: l’individuazione del nesso causale tra l’evento dannoso e la condotta colpevole (omissiva o commissiva) del sanitario
- Responsabilità medica: le prestazioni di routine sono obbligazioni di risultato e non di mezziIn tema di responsabilità medica, le prestazioni chirurgiche o sanitarie di routine sono obbligazioni di risultato e non di mezzi, siché il mancato raggiungimento del risultato “sperato” porta a ritenere sussistente una culpa in re ipsa del medico, al quale incombe perciò l’onere di dimostrare che, nonostante il caso comportasse l’applicazione di tecniche collaudate, nondimeno… Leggi tutto: Responsabilità medica: le prestazioni di routine sono obbligazioni di risultato e non di mezzi
- La limitazione della responsabilità medica ai soli casi di dolo o colpa grave ex art. 2236 ccLa limitazione della responsabilità professionale del medico ai soli casi di dolo o colpa grave a norma dell’art. 2236 cod. civ. si applica nelle sole ipotesi che presentino problemi tecnici di particolare difficoltà (perché trascendono la preparazione media o perché non sono stati ancora studiati a sufficienza, ovvero dibattuti con riguardo ai metodi da adottare)… Leggi tutto: La limitazione della responsabilità medica ai soli casi di dolo o colpa grave ex art. 2236 cc
- Responsabilità medica: la distribuzione dell’onere della provaNel giudizio avente ad oggetto l’accertamento della responsabilità del medico per l’infelice esito di un intervento chirurgico, l’onere della prova si riparte tra attore e convenuto a seconda della natura dell’intervento effettuato, e precisamente: a) nel caso di intervento di difficile esecuzione, il medico ha l’onere di provare soltanto la natura complessa dell’operazione, mentre il… Leggi tutto: Responsabilità medica: la distribuzione dell’onere della prova
- Responsabilità medica: il puntoIn tema di responsabilità medica:1) è a carico del sanitario provare la correttezza del suo operato, secondo i criteri di diligenza e perizia, anche negli interventi di difficile esecuzione (con la conseguenza che ove residui incertezza sul suo operato l’inadempimento risulterà accertato in base alla regola dell’onere probatorio in materia contrattuale);2) è a carico del… Leggi tutto: Responsabilità medica: il punto
- Risarcimento del danno non patrimoniale: la “personalizzazione” non può riguardare le conseguenze “normali” dell’illecitoUna lesione della salute può avere ripercussioni necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità, o peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito diverso e maggiore. Le seconde esigono una prova specifica, che non si esaurisce con l’accertamento dell’invalidità, e sono risarcibili con la c.d. “personalizzazione”… Leggi tutto: Risarcimento del danno non patrimoniale: la “personalizzazione” non può riguardare le conseguenze “normali” dell’illecito
- [Copilot] Sulla reintegra nel possesso di terreno a uso pascoloLa reintegrazione nel possesso (“azione di reintegrazione”) è un rimedio tipico a tutela di chi abbia subito uno spoglio (cioè, un’illegittima privazione violenta o clandestina del possesso) di un bene, incluso un terreno a uso pascolo. Condizioni per ottenere la reintegrazione nel possesso di un terreno a uso pascolo: Giurisprudenza di Modena sul tema: Pronunce rilevanti del… Leggi tutto: [Copilot] Sulla reintegra nel possesso di terreno a uso pascolo
- [Copilot] L’omessa o intempestiva risposta del contribuente all’invito dell’Amministrazione Finanziaria a fornire dati, notizie e chiarimenti è sanzionata con la preclusione di allegazione dei dati e documenti non forniti in sede precontenziosa?Sì, in base alla giurisprudenza anche del Tribunale di Modena, l’omessa o intempestiva risposta del contribuente all’invito dell’Amministrazione Finanziaria a fornire dati, notizie e chiarimenti, legittima sia la sanzione amministrativa, sia la preclusione – sia in sede amministrativa che processuale – a far valere dati e documenti non trasmessi all’Ufficio in sede precontenziosa. In diritto… Leggi tutto: [Copilot] L’omessa o intempestiva risposta del contribuente all’invito dell’Amministrazione Finanziaria a fornire dati, notizie e chiarimenti è sanzionata con la preclusione di allegazione dei dati e documenti non forniti in sede precontenziosa?
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