In tema di azione revocatoria ordinaria (art. 2901 cc) non è richiesta, a fondamento della azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma solo il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anc [...]
(01) Capo I - Disposizioni generali (artt. 2907-2909 cc)
(05) Capo V - Dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale (artt. 2900-2906 cc)