Nell’atto di precetto (art. 480 cpc) è sufficiente che il creditore precisi quale somma ritiene debba essere pagata mentre non è necessario, a pena di nullità, enunciare il procedimento logico-matematico in forza del quale la somma sia stata determinata purché il creditore abbia numericamente indicato il suo credito, nel caso di obbligazione di denaro. [...]

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Di Rudi Juri

Avvocato in Modena

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