Nell’atto di precetto (art. 480 cpc) è sufficiente che il creditore precisi quale somma ritiene debba essere pagata mentre non è necessario, a pena di nullità, enunciare il procedimento logico-matematico in forza del quale la somma sia stata determinata purché il creditore abbia numericamente indicato il suo credito, nel caso di obbligazione di denaro. [...]