Il ritardo tollerato dal creditore nell’adempimento della prestazione da parte del debitore non importa una modificazione delle condizioni contrattuali ovvero del termine di adempimento (art. 1185 cc), atteso che tale tolleranza può in qualunque momento cessare (senza peraltro violare il dovere di buona fede e correttezza contrattuale sancito dagli art. 1175 [...]

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Di Rudi Juri

Avvocato in Modena