Ai fini del divieto di usura non vanno calcolati gli interessi moratori, che infatti non hanno la funzione di corrispettivo al godimento di una somma di denaro, bensì funzione di risarcimento, così presupposto dall’art. 1224 cc., mentre la nozione di usura richiama l’idea di un’eccessiva utilità ricavata soltanto direttamente dal prestito del denaro. Inoltr [...]
(03) Capo III - Dell'inadempimento delle obbligazioni (artt. 1218-1229 cc)
(07) Capo VII - Di alcune specie di obbligazioni (artt. 1277-1320 cc)
(15) Capo XV - Del mutuo (artt. 1813-1822 cc)