Pseudonimizzazione è la tecnica di trattamento dei dati personali effettuata in modo tale che i dati non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l’utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizioneCondizioneElemento accidentale del contratto consistente in un avvenimento futuro e incerto dal quale le parti fanno dipendere l'efficacia (condizione sospensiva) o la risoluzione (condizione risolutiva) degli effetti negoziali (artt. 1353-1361 c.c.).Leggi il lemma completo → che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire la non attribuzione.
L’istituto è definito dall’art. 4, punto 5, del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e rappresenta una delle misure tecniche raccomandate per garantire la sicurezza del trattamento (art. 32 GDPR) e per attuare il principio di data protection by design and by default (art. 25 GDPR).
La pseudonimizzazione si distingue dall’anonimizzazione: i dati pseudonimizzati restano dati personali (poiché l’identificazione è possibile con le informazioni aggiuntive) e sono pertanto soggetti al GDPR; i dati anonimizzati, ove l’identificazione sia irreversibilmente impossibile, esulano dall’ambito di applicazione del Regolamento (Considerando 26).
Powered by Gestiolex