Definizione
L’interruzione del processo è la cessazione provvisoria dell’attività processuale determinata dal verificarsi di eventi che colpiscono la parte, il suo rappresentante legale o il difensore, incidendo sulla capacità di stare in giudizio o sulla rappresentanza tecnica. L’interruzione sospende il corso dei termini processuali e impone, per la prosecuzione del giudizio, l’onere della riassunzione da parte dell’interessato nei termini di legge.
Disciplina normativa
L’art. 299 c.p.c. disciplina l’interruzione per morte o perdita della capacità della parte avvenute prima della costituzione in giudizio: in tal caso il processo non può essere instaurato validamente se non nei confronti del soggetto che succede nel rapporto processuale. L’art. 300 c.p.c. regola l’interruzione per gli eventi (morte o perdita della capacità) che colpiscono la parte costituita a mezzo di procuratore: il procuratore può dichiarare in udienza o notificare l’evento alle altre parti, determinando così l’interruzione dalla data della dichiarazione o notifica.
L’art. 301 c.p.c. prevede l’interruzione per eventi che colpiscono il procuratore costituito (morte, radiazione, sospensione): l’interruzione opera automaticamente dal momento in cui l’evento si verifica e il processo non può proseguire fino alla nuova costituzione della parte a mezzo di altro procuratore.
L’art. 43 del D.Lgs. 14/2019 (CCII) disciplina l’interruzione del processo per apertura della liquidazione giudiziale di una delle parti: la sentenza di apertura interrompe il processo che abbia ad oggetto rapporti di diritto patrimoniale compresi nella liquidazione. Analoga previsione era contenuta nell’art. 43 l.fall. nel sistema previgente.
L’art. 302 c.p.c. consente la riassunzione del processo interrotto entro il termine perentorio fissato dal giudice o, in mancanza, entro tre mesi; l’art. 305 c.p.c. impone la riassunzione a pena di estinzione. L’art. 307 c.p.c. disciplina l’estinzione per inattività delle parti conseguente alla mancata riassunzione.
Aspetti processuali
L’interruzione non opera automaticamente per gli eventi che colpiscono la parte costituita a mezzo di procuratore (art. 300 c.p.c.): è necessaria la dichiarazione del procuratore o la notificazione dell’evento. Per gli eventi che colpiscono il procuratore (art. 301 c.p.c.) l’interruzione è invece automatica. Durante l’interruzione sono sospesi i termini processuali e non può essere compiuto alcun atto. Il giudice, verificata l’interruzione, fissa un’udienza per la prosecuzione e dispone la comunicazione alle parti. La mancata riassunzione nei termini determina l’estinzione del processo, ma la domanda conserva gli effetti sostanziali per tutto il periodo di pendenza.
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