Emptio non tollit locatum (lett. “la vendita non toglie la locazione”) è il principio secondo cui l’alienazione della cosa locata non determina l’estinzione del contratto di locazione, che continua a produrre effetti nei confronti dell’acquirente.

Codificato nell’art. 1599 c.c., il principio stabilisce che il contratto di locazione è opponibile al terzo acquirente se ha data certa anteriore all’alienazione: l’acquirente subentra automaticamente nei diritti e negli obblighi del locatore, senza necessità del consenso del conduttore. La regola tutela la stabilità del rapporto locatizio e la posizione del conduttore, che non può essere privato del godimento per effetto di un negozio inter alios. Per le locazioni di immobili urbani, la l. n. 392/1978 rafforza la tutela del conduttore anche in assenza di data certa. Il principio esprime la tendenziale prevalenza del diritto personale di godimento sulla vicenda traslativa della proprietà.