Dolus malus

Apr 16, 2026

Dolus malus (lett. “dolo cattivo”) indica gli artifici e i raggiri idonei a indurre in errore una persona e a viziarne il consenso nella conclusione di un contratto.

L’art. 1439 c.c. disciplina il dolo come causa di annullamento del contratto: il dolo è determinante (dolus causam dans) quando i raggiri sono tali che senza di essi la parte non avrebbe concluso il contratto, e legittima l’annullamento; il dolo è incidente (dolus incidens) quando la parte avrebbe comunque concluso il contratto, ma a condizioni diverse, e dà luogo solo al risarcimento del danno (art. 1440 c.c.). Il dolus malus può essere commissivo (artifici attivi) o omissivo (reticenza, quando sussista un obbligo di informazione). Il dolo del terzo rileva solo se noto al contraente che ne ha tratto vantaggio (art. 1439, comma 2, c.c.).