Dolus bonus

Apr 16, 2026

Dolus bonus (lett. “dolo buono”) indica le normali esagerazioni, le vanterie e i raggiri tollerati nella pratica commerciale, che non assumono rilevanza giuridica quale vizio del consenso.

Il dolus bonus si distingue dal dolus malus: mentre quest’ultimo integra il dolo quale vizio della volontà contrattuale (art. 1439 c.c.), il dolus bonus consiste nelle comuni tecniche di persuasione commerciale — la pubblicità esagerata, le iperboli promozionali, le valutazioni lusinghiere — che il contraente medio è in grado di apprezzare criticamente. Il confine tra le due figure è tracciato dalla giurisprudenza caso per caso, in relazione alla natura dell’affare, alla qualità delle parti e alla concreta idoneità dell’artificio a trarre in inganno: il dolus bonus non determina annullamento del contratto.