Contemplatio domini

Apr 16, 2026

Contemplatio domini (lett. “in considerazione del rappresentato”) indica il requisito essenziale della rappresentanza diretta, consistente nella dichiarazione o comunque nella riconoscibilità da parte del terzo che il rappresentante agisce in nome e per conto del rappresentato.

L’art. 1388 c.c. stabilisce che il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell’interesse del rappresentato produce direttamente effetto nei confronti di quest’ultimo, purché sussistano il potere di rappresentanza e la contemplatio domini. In assenza di contemplatio, gli effetti dell’atto si producono in capo al rappresentante stesso (rappresentanza indiretta o interposizione gestoria, art. 1705 c.c.). La contemplatio non richiede formule sacramentali, ma deve risultare in modo inequivocabile dalle circostanze dell’atto.