Bonorum cessio (lett. “cessione dei beniBeniCose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.). Categoria fondamentale del diritto civile, comprensiva di beni mobili, immobili, materiali e immateriali.Leggi il lemma completo →”) è l’istituto mediante il quale il debitoreDebitoreSoggetto passivo dell'obbligazione, tenuto all'adempimento della prestazione dovuta al creditore (art. 1174 c.c.). Risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.).Leggi il lemma completo →, che si trovi in stato di difficoltà economica, cede ai propri creditori tutti o parte dei suoi beni affinché questi li liquidino e si soddisfino sul ricavato.
Disciplinata dagli artt. 1977-1986 c.c., la cessione dei beni ai creditori è un contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → con il quale il debitore incarica i creditori o parte di essi di liquidare tutte o alcune delle sue attività e di ripartirne tra loro il ricavato in soddisfacimento dei crediti. A differenza della datio in solutumDatio in solutumPrestazione in luogo dell'adempimento: il debitore si libera eseguendo, con il consenso del creditore, una prestazione diversa da quella dovuta (art. 1197 c.c.).Leggi il lemma completo →, la cessione non trasferisce la proprietà dei beni ai creditori, ma li legittima soltanto a disporne per la liquidazioneIndennità di fine rapportoImporto dovuto dal datore al lavoratore subordinato al termine del rapporto (art. 2120 c.c.). Comunemente TFR, calcolato dividendo la retribuzione annua per 13,5.Leggi il lemma completo →. Il debitore è liberato verso i creditori cessionari solo dal giorno in cui essi ricevono la parte loro spettante sul ricavato della liquidazione (art. 1984 c.c.).
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