Bonorum cessio (lett. “cessione dei beni”) è l’istituto mediante il quale il debitore, che si trovi in stato di difficoltà economica, cede ai propri creditori tutti o parte dei suoi beni affinché questi li liquidino e si soddisfino sul ricavato.
Disciplinata dagli artt. 1977-1986 c.c., la cessione dei beni ai creditori è un contratto con il quale il debitore incarica i creditori o parte di essi di liquidare tutte o alcune delle sue attività e di ripartirne tra loro il ricavato in soddisfacimento dei crediti. A differenza della datio in solutum, la cessione non trasferisce la proprietà dei beni ai creditori, ma li legittima soltanto a disporne per la liquidazione. Il debitore è liberato verso i creditori cessionari solo dal giorno in cui essi ricevono la parte loro spettante sul ricavato della liquidazione (art. 1984 c.c.).