Definizione
L’adozione è l’istituto giuridico mediante il quale si costituisce un rapporto di filiazione tra soggetti che non sono uniti da vincolo biologico. L’ordinamento italiano conosce due principali categorie: l’adozione di minori (art. 6 ss. l. 4 maggio 1983, n. 184), che attribuisce all’adottato lo stato di figlio degli adottanti recidendo i rapporti con la famiglia d’origine, e l’adozione di persone maggiori di età (artt. 291-314 c.c.), che ha invece finalità essenzialmente patrimoniali e successorie e non determina il subentro nella famiglia dell’adottante.
Adozione di minori
L’adozione di minori, disciplinata dalla legge n. 184/1983, presuppone la dichiarazione dello stato di adottabilità pronunciata dal Tribunale per i minorenni a seguito dell’accertata situazione di abbandono morale e materiale del minore. È preceduta da un periodo di affidamento preadottivo. Gli adottanti devono essere uniti in matrimonio da almeno tre anni e idonei ad educare, istruire e mantenere il minore. La sentenza di adozione attribuisce all’adottato lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti, con conseguente cessazione dei rapporti con la famiglia di origine, salvi i divieti matrimoniali (art. 27 L. 184/1983).
Adozione internazionale
L’adozione di minori stranieri è regolata dalla Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993 e dal Capo I del Titolo III della l. 184/1983 (artt. 29 ss.). La procedura prevede l’intervento della Commissione per le Adozioni Internazionali e degli enti autorizzati, oltre al provvedimento di idoneità della coppia rilasciato dal Tribunale per i minorenni e al successivo riconoscimento del provvedimento straniero.
Adozione di maggiorenni
L’adozione di persone maggiori di età, disciplinata dagli artt. 291-314 c.c., richiede che l’adottante abbia compiuto gli anni trentacinque e superi di almeno diciotto anni l’età dell’adottando (art. 291 c.c.). È necessario il consenso di adottante e adottando, nonché l’assenso del coniuge dell’adottante e dei genitori dell’adottando (artt. 296-297 c.c.). L’adottato assume il cognome dell’adottante anteponendolo al proprio (art. 299 c.c.) e conserva i diritti e i doveri verso la famiglia d’origine; acquista però diritti successori nei confronti dell’adottante (art. 304 c.c.).
Adozione in casi particolari
L’art. 44 della L. 184/1983 prevede ipotesi di adozione in casi particolari (ad esempio: orfani con rapporti stabili con persone non coniugate, minori figli del coniuge dell’adottante, minori orfani di entrambi i genitori, impossibilità di affidamento preadottivo). In queste ipotesi non vengono recisi i rapporti con la famiglia di origine e l’adozione produce effetti più limitati di quella legittimante.
Giurisprudenza modenese
- Adozione in casi particolari — Dissenso del genitore non convivente e interesse del minore
- Adottabilità — Inefficacia della rinuncia agli atti del giudizio in procedimenti su diritti indisponibili
- Il riesame dei provvedimenti resi in via urgente dal Giudice delegato nelle procedure di adottabilità