La banca che esercita un’azione giudiziale per il recupero del credito derivante da un rapporto di conto corrente ha l’onere, ai sensi dell’art. 2697 cc, di produrre il contratto di apertura del conto e tutti gli estratti conto emessi dall’inizio alla chiusura del rapporto; infatti, solo tali documenti consentono la ricostruzione integrale del rapporto con d [...]
(03) Capo III - Dell'inadempimento delle obbligazioni (artt. 1218-1229 cc)
(07) Capo VII - Di alcune specie di obbligazioni (artt. 1277-1320 cc)
(15) Capo XV - Del mutuo (artt. 1813-1822 cc)
(16) Capo XVI - Del conto corrente (artt. 1823-1833 cc)