In assenza di una specifica disciplina del recesso senza preavviso dal contratto di agenzia, sono applicabili per analogia gli art. 2118 cc – art. 2119 cc, perciò il recedente è tenuto nei confronti dell’altra parte ad un’indennità pari all’importo della retribuzione che sarebbe maturata nel il periodo di preavviso (art. 2118 cc co. 2). In particolare [...]

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Di Rudi Juri

Avvocato in Modena

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