Categoria: (11) Capo XI – Della nullità del contratto (artt. 1418-1424 cc)

Mutuo fondiario: l’importo massimo erogabile non può essere superiore all’80% del valore dell’immobile oggetto dell’ipoteca, a pena di nullità del contratto

In tema di mutuo fondiario, l’art. 38 TUB prescrive che l’importo massimo erogabile non possa essere superiore all’80% del valore dell’immobile oggetto dell’ipoteca iscritta a garanzia della restituzione delle somme…