Entrambi i genitori sono tenuti a contribuire in via solidale al mantenimento della prole, secondo le rispettive capacità (art. 148 cc). Se, per una qualsiasi ragione, uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l’altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze salvo diritto di regresso pro-quota verso l&# [...]

Contenuti riservati agli utenti registrati: crea un account oppure effettua il login.

Di Rudi Juri

Avvocato in Modena