Nel caso di risoluzione del contratto, le parti sono tenute a restituire quanto pagato in forza di contratto poi risolto (art. 1458 cc) e su tali somme possono essere applicati gli interessi, ma soltanto se di questi sia stata fatta espressa domanda, trattandosi di debito di valuta. [...]

Contenuti riservati agli utenti registrati: crea un account oppure effettua il login.

Di Rudi Juri

Avvocato in Modena

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.