lang="it-IT"> Riassunzione a seguito di interruzione del processo per fallimento di una parte: se questa non si costituisce nuovamente, le sue domande si intendono abbandonate – Giurisprudenza Modenese
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Riassunzione a seguito di interruzione del processo per fallimento di una parte: se questa non si costituisce nuovamente, le sue domande si intendono abbandonate

La riassunzione del processo, operata a norma dell’art. 303 cpc, comporta la dichiarazione di contumacia della parte che, benché costituita nella precedente fase del giudizio, non sia comparsa, ma da ciò non consegue che le domande dalla stessa parte proposte con l’atto di citazione o in via riconvenzionale debbano ritenersi rinunciate o abbandonate [...]

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