Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l’adempimento – salvo che si tratti di obbligazioni negative – deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza – ove esistente –, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento d [...]
(01) Capo I - Disposizioni generali (artt. 2697-2698 cc)
(03) Capo III - Dell'inadempimento delle obbligazioni (artt. 1218-1229 cc)
(14) Capo XIV - Della risoluzione del contratto (artt. 1453-1469 cc)