L’atto di precetto deve indicare la data di notifica del titolo esecutivo (se è fatta separatamente), in quanto necessaria per identificare l’obbligo per cui si procede (art. 480 cpc co. 2). In difetto, il precetto è affetto da nullità insanabile del precetto, ovvero non sanata neppure dalla proposizione dell’opposizione ex art. 617 cpc. [...]