A seguito dell’omologa del concordato i creditori anteriori sono obbligati all’accordo intervenuto con il debitore nel vedere soddisfatte le relative pretese creditorie mediante la ristrutturazione debitoria, nei termini indicati in sede di omologa, ma ciò non esclude la legittimazione del creditore dopo l’omologa ad agire nei confronti del debitore che ri [...]

Contenuti riservati agli utenti registrati: crea un account oppure effettua il login.

Di Rudi Juri

Avvocato in Modena

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.