Lo stato di insolvenza che rileva ai fini della decadenza dal beneficio del termine (art. 1186 cc) non richiede una situazione di definitivo dissesto, ma soltanto l’impotenza a soddisfare regolarmente le obbligazioni contrattuali, quindi può conseguire anche ad una situazione di difficoltà economica e patrimoniale reversibile, purché idonea ad alterare, in se [...]

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Di Rudi Juri

Avvocato in Modena