La responsabilità del custode ha natura oggettiva (quindi prescinde dalla colpa)


La responsabilità per danni cagionati da cose in custodia (art. 2051 cc) prescinde dall’accertamento del carattere colposo dell’attività o del comportamento del custode in quanto ha natura oggettiva, di talché il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi. [...]

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(09) Titolo IX - Dei fatti illeciti (artt. 2043-2059 cc)

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