L’art. 58 co. 2 T.U.B. subordina l’efficacia della cessione in blocco nei confronti del debitore ceduto alla pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, la quale può essere validamente sostituito dalla notifica individuale della cessione, che non richiede forme particolari, e, quindi, può avvenire con la domanda giudiziale o in corso di causa. Pera [...]